Statuto

della Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte

 

STATUTO

Art.1
È costituita la CONSULTA UNIVERSITARIA NAZIONALE PER LA STORIA DELL'ARTE, in appresso per brevità denominata anche "Consulta", con sede presso l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Piazza San Marco, 49.

Art. 2
La Consulta è un organismo senza fini di lucro che ha come suoi compiti primari:


la valorizzazione e la difesa delle discipline storico-artistiche nel contesto della ricerca, della formazione e dell'organizzazione didattica universitaria, nella definizione delle classi e dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
la promozione di iniziative scientifiche e culturali volte a sviluppare la ricerca e la formazione professionale dei docenti di storia dell'arte;
la costituzione di un osservatorio sui temi della conservazione e della tutela del patrimonio artistico, delle esigenze di formazione sul territorio di esperti nelle discipline storico-artistiche, dell'educazione istituzionale e permanente e dell'occupazione degli sbocchi professionali dei laureati nel settore;
la valorizzazione e l'approfondimento delle discipline storico-artistiche attraverso iniziative nazionali e internazionali di incontro-confronto e scambio anche sotto il profilo pubblicistico, editoriale e scientifico.
la promozione dell'incontro-confronto e di iniziative comuni con storici dell'arte non universitari, italiani e stranieri, e con le associazioni del settore che si riconoscano negli obiettivi di cui a questo stesso art. 1.

Art. 3
Sono membri di diritto, a richiesta, i professori di ruolo e fuori ruolo, di I e II fascia, e i ricercatori delle discipline storico-artistiche delle Università italiane.

Art. 4
La Consulta si finanzia con:

le quote associative annuali dei Soci;
contributi ed elargizioni erogati a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, per la promozione delle attività svolte dalla Consulta;
donazioni ed altri atti di liberalità compiuti dagli associati o da terzi;
eventuali rendite del patrimonio sociale.
La Consulta dovrà tendere al proprio autofinanziamento. Eventuali residui attivi potranno essere utilizzati per acquisire beni strumentali all'esercizio delle attività della Consulta o essere destinati alla copertura del futuro fabbisogno, secondo quanto deliberato in merito dall'Assemblea degli associati, di cui al successivo art. 6.

Art. 5
Sono organi della Consulta:

l'Assemblea generale;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Segretario e Tesoriere.

Art. 6
L'Assemblea generale, costituita da tutti gli associati, delibera sulle attività della Consulta ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei membri della Consulta.

L'avviso di convocazione, da farsi a mezzo di lettera o telefax o posta elettronica, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima, salvo casi di urgenza, nei quali dovrà essere diramato per telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima.

Le delibere dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione, se prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri della consulta, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Consulta e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri della Consulta.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri, eletti dai componenti dei singoli settori scientifico-disciplinari (L-Art 01, 02, 03, 04) in seno all'Assemblea, assicurando la rappresentanza paritetica per settori e al loro interno per fasce di docenza.

Il Consiglio ha il compito di eleggere al suo interno il presidente e di coadiuvarlo nella gestione della consulta, di curare le forme e le modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie e con altri referenti pubblici e privati attivi nel settore dei beni culturali; dura in carica tre anni e i consiglieri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza di due terzi dei consiglieri.

Le proposte del Consiglio debbono essere approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora si verifichi una vacanza all'interno del consiglio direttivo, la prima assemblea generale utile provvede alla rielezione dei membri mancanti secondo le modalità previste da questo stesso articolo. Nel caso si tratti del presidente, il Consiglio provvede alla sua rielezione e alla designazione dei tre vice-presidenti secondo le modalità previste all'art. 8.

Art. 8
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, tenendo fermo il principio del rispetto della rotazione fra i vari settori scientifico-disciplinari. In caso di parità di voti nella sua elezione prevale il candidato più anziano in ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo prevale il candidato più anziano di età. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e giudiziale della Consulta. È coadiuvato da tre vice-presidenti espressi all'interno del Consiglio Direttivo uno per ogni settore scientifico-disciplinare escluso quello di appartenenza del Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea generale almeno una volta all'anno e il consiglio direttivo almeno due volte l'anno, stabilendo l'ordine del giorno e inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un consigliere o di almeno un quinto degli associati. Il suo mandato è triennale.

Art. 9
Il Segretario-Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Art. 10
L'esercizio finanziario della Consulta coincide con l'anno solare.

Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e nell'interesse della Consulta vengono soddisfatti con il patrimonio della Consulta medesima.

Art. 11
In caso di scioglimento della Consulta, deliberato dagli associati secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, l'Assemblea provvederà:

a nominare uno o più liquidatori, che cureranno le operazioni di liquidazione;
a stabilire le modalità di devoluzione dei beni che resteranno una volta esaurita la liquidazione.

  

 


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